La certificazione dell’idoneità statica è uno dei documenti più importanti nell’ambito edilizio, ma la sua obbligatorietà non è sempre interpretata in modo univoco. In questo articolo vogliamo cercare di capire quando il certificato di idoneità statica è effettivamente obbligatorio, analizzando diversi casi concreti:
Caso n. 1 – opere oggetto di condono edilizio
Quando è in corso un condono edilizio per un’opera, il certificato di idoneità deve rispondere ai requisiti della normativa in vigore al momento della presentazione della domanda di condono. Si approfondirà anche il tema delle norme antisismiche che erano in vigore al momento della costruzione.
Come regolamentato dalla Legge 47/1985, è obbligatorio che la richiesta di condono sia accompagnata da un certificato di idoneità statica rilasciato da un tecnico abilitato, in due casi: se le opere oggetto del condono superano i 450 metri cubi oppure se sono state effettuate opere in zone sismiche, indipendentemente dalle volumetrie.
Per i dettagli di queste richieste bisogna fare riferimento al D.M. 15/5/1985, che regola anche le deroghe che il tecnico che segue la pratica dovrà seguire, oltre alle normative di calcolo strutturale in vigore al momento dell’accertamento. Dovranno essere rispettate anche le norme antisismiche se l’immobile si trova in una zona con questo rischio, a meno che al momento della costruzione la zona non rientrasse ancora in questa categoria.
Dovranno essere effettuate tutte le prove sulla sicurezza statica della costruzione, sia sotto gli effetti del vento che di carichi gravitazionali, che saranno comunque differenti a seconda dell’età dell’edificio.
Ovviamente il condono potrà essere concesso a condizione che il progetto, o l’adeguamento, preservi la consistenza strutturale dell’immobile, senza demolizioni o ampliamenti.
Caso n. 2 – opere oggetto di accertamento di conformità
Se un’opera è sottoposta ad accertamento di conformità, il certificato deve rispondere ai requisiti sia delle norme tecniche sia a quelle antisismiche in vigore sia al momento della costruzione sia quelle in vigore al momento della richiesta di sanatoria. Questo concetto viene approfondito con il nome di “doppia conformità”.
Pe gli interventi edilizi senza permesso o in difformità viene avviato un processo di accertamento che comprende anche il certificato di collaudo statico.
L’accertamento si verifica:
nel caso in cui le opere siano conformi sia alle norme tecniche sia a quelle antisismiche al momento della domanda, si può procedere con il certificato di collaudo;
se il progetto è in regola alla data di costruzione e le opere sono conformi al momento della presentazione della domanda;
se non è stato depositato il progetto è necessario richiedere una sanatoria e successivamente dal collaudo statico.
Naturalmente se le opere non rispettano le norme al momento della presentazione della domanda, la conformità non può essere concessa. Bisogna essere in possesso del certificato di collaudo statico a norma.
L’accertamento di conformità è uno di quei casi dove i controlli sono particolarmente rigorosi perché deve essere garantita la massima sicurezza l’idoneità delle opere. Anche per redigere il certificato di collaudo, il tecnico deve essere iscritto all’Albo degli ingegneri o degli architetti da almeno 10 anni.
Caso n. 3 – opere soggette all’originario rilascio del certificato di agibilità
In questo caso, per le opere che richiedono il certificato di agibilità, l’idoneità statica deve rispettare le sia le norme tecniche che quelle antisismiche vigenti al momento della costruzione.
In particolare, le opere di nuova costruzione o di interventi su edifici esistenti hanno l’obbligo di esibire questa certificazione se si tratta di edifici che abbiano un certo impatto sulla salute e sulla sicurezza delle persone.
Esistono particolari periodi o disposizioni in cui alcuni edifici potevano essere privi di certificato di collaudo. In questi casi, la richiesta di agibilità potrebbe comportare una verifica delle opere strutturali, pur essendo indipendente da altre procedure edilizie. Senza certificato di collaudo, la sicurezza strutturale può essere documentata dal certificato di idoneità statica.
Nel caso dei condomini, la richiesta di agibilità potrebbe riguardare non tutto l’edificio ma solo una parte delle unità abitative. In questo caso l’Ufficio Tecnico del Comune dovrà valutare quale tipo di certificazione accettare. In ogni caso qui valutato emerge comunque la volontà da parte dell’Ente pubblico di accertare la sicurezza della costruzione.
Caso n. 4 – opere destinate ad impianti sportivi o di pubblico spettacolo
Per questo genere di opere, la richiesta del certificato di idoneità statica deve rispettare tutte le norme in vigore al momento della richiesta.
Per la particolare natura degli edifici preposti ad ospitare spettacoli sportivi e culturali che prevendono l’affluenza di una grande quantità di persone, l’idoneità statica e la sicurezza in generale è verificata da apposite commissioni di vigilanza che applicano il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.
Quando la capienza degli impianti supera le 100 unità, le verifiche diventano ancora più stringenti, come specificato dal D.M. 14/01/2008.
Gli impianti sportivi devono essere verificati, in condizioni normali, come minimo ogni 10 anni, verificando che non siano cambiate le condizioni che hanno portato ed emettere il certificato di collaudo.
Abbiamo visto in questo articolo diversi casi in cui è richiesto il certificato di idoneità statica come uno dei documenti più importanti nell’ambito edilizio. Però, pur nella differente applicazione, per tutte queste casistiche è fondamentale la verifica della sicurezza strutturale di un immobile, che è il requisito minimo che si deve pretendere da un Ente Pubblico che concede autorizzazioni per costruire o modificare un edificio.
Quando è obbligatorio richiedere il Cerficiato di Idonità Statica >>>
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