Prevenzione incendi
La prevenzione incendi fa riferimento alle attività soggette e non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. Le attività soggette a prevenzione incendi sono inserite nel D.P.R. 01/08/2011 n. 151. Relativamente alle attività non soggette, viene effettuata comunque una verifica del rischio incendio secondo i criteri generali di prevenzione incendi. La prevenzione incendi consta delle seguenti fasi:
- Analisi dello stato di fatto o del progetto architettonico in riferimento ai disposti normativi vigenti
- Verifica del rispetto delle regole tecniche delle attività in esame
- Redazione di tavole grafiche e relazione tecnica di rispondenza ai disposti cogenti per le attività soggette. La relazione tecnica contiene indicazioni sulla verifica dei criteri generali o specifici di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro
- Predisposizione della pratica VV.F. e tenuta dei contatti con i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di riferimento
Il committente è supportato nell’intero iter autorizzativo, fino alla progettazione e alla direzione lavori delle opere edili, strutturali e impiantistiche finalizzate all’adeguamento antincendio. Al termine delle fasi vi sono la presentazione della SCIA Antincendio – a firma del Titolare dell’Attività – e l’asseverazione ai fini della sicurezza antincendio, a firma del Tecnico.
Le attività complementari alla prevenzione incendi riguardano:
- La verifica e il calcolo di resistenza al fuoco di strutture, compartimenti ed elementi di chiusura per la produzione della modulistica CERT-REI e DICH-PROD;
- La redazione dei piani di emergenza e di evacuazione;
- Il rinnovo dei certificati di prevenzione incendi detto rinnovo periodico di conformità antincendio.