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Idoneità Statica: C.I.S. Cineteatro

idoneità statica cine-teatro
" Il Certificato di Idoneità Statica deve stabilire lo stato delle strutture portanti di un edificio, in questo caso del Cine-Teatro. Si tratta di un documento obbligatorio, redatto da un tecnico abilitato presso l’Albo professionale, solitamente un ingegnere. Il documento certifica la bontà o meno delle strutture che, in caso di dissesto, può avere gravi ripercussioni sulla pubblica incolumità. "

Per i locali di pubblico spettacolo, ed in particolare i Cine Teatri, è di fondamentale importanza il Certificato di Idoneità Statica o CIS.

Questo documento, redatto da un tecnico abilitato presso l’Albo professionale, tipicamente un ingegnere, è obbligatorio. Esso certifica la bontà o meno delle strutture di un edificio (il Cine Teatro) appunto, che in caso di dissesto può avere gravi ripercussioni sulla pubblica incolumità.

Per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alle attività di pubblico spettacolo, gli Sportelli Unici dei Comuni sono tenuti ad acquisire il relativo parere di agibilità della struttura e degli impianti da parte della Commissione di vigilanza.

Compito della Commissione Comunale di Vigilanza

Il compito della Commissione Comunale di Vigilanza è quello di verificare la solidità e la sicurezza dell’edificio da adibire all’attività di pubblico spettacolo. Inoltre, deve verificare l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio, come indica l’art. 80, R.D. n. 773/1931 T.U.L.P.S. -Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Specificatamente, la C.C.V. esprime il parere di agibilità sui progetti di nuovi locali da destinare ad attività di pubblico spettacolo, sulle varianti di locali esistenti, sugli allestimenti di eventi temporanei. Effettua controlli periodici sulla permanenza delle condizioni generali di sicurezza delle strutture e dei luoghi elencati all’art. 1, D.M. 19.08.1996 (con particolare riferimento ai teatri, cine-teatri, cinema e multisala, auditorium e sale convegno, sale da ballo, discoteche, eccetera).

Il Certificato di Idoneità Statica

A seguito di intervenuta semplificazione amministrativa, con il Decreto Legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, vengono apportate modifiche sostanziali alla normativa a cui sono assoggettati i locali, i luoghi e gli impianti adibiti all’attività di pubblico spettacolo. In particolare l’Art. 4 del suddetto decreto (semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza) sancisce che il parere di competenza della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, relativo a “progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti”, con capienza uguale o inferiore a 200 persone, è sostituitoferme restando le disposizioni sanitarie vigentida una relazione tecnica di un professionista abilitato, che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche del Ministro dell’Interno.

Il Certificato di Idoneità Statica non è necessario quando l’edificio è dotato di Collaudo Statico emesso all’atto della costruzione dello stesso.

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